Art. 3.
(Sanzioni per il ritardo dell'azione amministrativa).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare e le modalità di versamento dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 2, e individua gli uffici competenti a corrisponderlo.
      2. Il giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, provvede sulle domande di risarcimento del danno e decide in via esclusiva sulle controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo.